La Carta dei figli dei genitori detenuti
Firma del Protocollo d’Intesa tra il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Vincenzo Spadafora, la presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus Lia Sacerdote
Per la prima volta in Europa ed in Italia viene firmato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, a tutela dei diritti dei 100mila bambini e adolescenti che entrano nelle carceri italiane.
La Carta dei figli dei genitori detenuti riconosce formalmente il diritto di questi minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità.
Il documento istituisce un Tavolo permanente (Art. 8) composto dai rappresentanti dei tre firmatari strumento di monitoraggio periodico sull’attuazione dei punti previsti della Carta, promuovendo la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non e favorendo lo scambio delle buone prassi a livello nazionale e internazionale.
Sono 8 gli articoli che nell’interesse superiore del bambino stabiliscono, secondo gli organi preposti e le relative competenze, questioni come le decisioni e le prassi da adottare in materia di ordinanze, sentenze ed esecuzione della pena (Art. 1); le visite dei bambini all’interno degli Istituti penitenziari (Art. 2); gli altri tipi di rapporto con il genitore detenuto (Art. 3); la formazione del personale dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile (Art. 4); le informazioni, l’assistenza e la guida dei minorenni figli di genitori detenuti (Art. 5); la raccolta dei dati che forniscano informazioni sui figli dei genitori detenuti, per rendere migliori l’accoglienza e le visite negli Istituti penitenziari (Art.6); la permanenza in carcere dei bambini in casi eccezionali, qualora cioè al genitore non fosse possibile applicare misure alternative alla detenzione (Art. 7). Tutti gli articoli di tale Protocollo d’Intesa vanno intesi non solo per i minorenni in visita negli Istituti penitenziari ma anche per i figli di genitori detenuti negli Istituti penali minorili. Il Protocollo ha una validità di due anni.
Articolo 1
Di fronte all’arresto di uno o di entrambi i genitori, il mantenimento della relazione familiare – ove ovviamente non vi siano impedimenti giudiziari e ciò non contrasti con la tutela dell’incolumità e degli interessi del minore, come nel caso di reati nei confronti dei minori – va assunta come un diritto fondamentale del bambino, a cui va garantita la continuità di un legame affettivo fondante la sua stessa identità e come un dovere/diritto del genitore di assumersi la responsabilità e continuità del proprio ruolo.
E anche nei casi in cui l’arresto del genitore evidenzi una situazione di precarietà e fragilità della situazione familiare, nel rispetto dei principi della Convenzione dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia ed in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di finalità della pena e di trattamento penitenziario, è necessario operare affinché la detenzione costituisca per il genitore detenuto un’occasione per recuperare l’identità genitoriale persa o da ricostruire. Invece, di fatto, per molti genitori la carcerazione
determina una cancellazione della genitorialità, quasi una “sparizione” molto simile a quella che sono indotti ad attuare i figli rispetto alla loro rete sociale di riferimento, quando per la vergogna di una condizione socialmente penalizzante nascondono la propria storia familiare.
Questo articolo invita le Autorità giudiziarie a tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata, in modo tale che possa conservare la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell’eventuale misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere.
Articolo 2
Il mantenimento del legame con il proprio genitore è cruciale per lo sviluppo psico-affettivo del bambino. La preservazione dei vincoli familiari svolge un ruolo importante per il genitore detenuto nella prevenzione della recidiva e nella sua reintegrazione sociale. Tuttavia, un certo numero di fattori, come condizioni di visita non flessibili e ambienti di visita poco accoglienti, possono perturbare i rapporti familiari e il contatto con i figli. La sfida è creare un ambiente che accolga adeguatamente i bambini trovando il giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i buoni contatti familiari (condizioni di visita flessibili, sala visite che consenta una certa libertà di movimento e privacy alla famiglia, ambiente accogliente per i bambini, ecc.).
Questo articolo in 12 punti sollecita una serie di azioni necessarie affinché il minore possa essere agevolato a dare continuità al legame affettivo con il proprio genitore detenuto.
Articolo 3
I bambini che incontrano il genitore si assicurano ogni volta di tante cose tutte importanti, ad esempio, che il genitore stia bene, che continui a volergli bene, che non sia arrabbiato con lui perché forse è sua la responsabilità dell’allontanamento del proprio genitore, perché non trova le spiegazioni a questo allontanamento. Le risposte arrivano se c’è attenzione ai suoi bisogni. Il colloquio settimanale è l’unico strumento di mantenimento del legame importante per crescere, per riparare all’interruzione spesso improvvisa dal genitore, potenzialmente traumatica e per evitare che questo comprometta una sua crescita equilibrata.
In particolare, si è fatta propria la petizione lanciata a maggio 2013, in partenariato con Change.org, in cui si richiedeva di consentire al genitore, durante la detenzione, di essere presente nei momenti importanti della vita dei figli, soprattutto se minorenni, come ad esempio: i compleanni, il primo giorno di scuola, la recita, il saggio, le festività, la laurea.
Articolo 4
I bambini e le famiglie che entrano in carcere sono persone libere, incolpevoli e come tali devono essere accolti. Questa è la questione dirimente che deve impegnare il sistema penitenziario ad affrontare il tema dell’accoglienza, che non è solo strutturale e risolvibile con l’ausilio di spazi adeguati, ma, soprattutto, culturale con una formazione in grado di trasformare l’approccio professionale dei suoi operatori, valorizzando gli aspetti relazionali e di cura del detenuto in quanto persona e in questo non diverso dai suoi familiari. Una trasformazione profonda che annullerebbe le differenze di approccio tra liberi e condannati se non per la limitazione della libertà.
Articolo 5
Secondo quanto dichiarato all’articolo 9 della Convenzione dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia – “Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato […], come la detenzione, l’imprigionamento […] di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato […] fornisce, dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro
membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. […] – con questo articolo del Protocollo si intende assicurare ai detenuti, ai loro parenti e loro figli, le informazioni appropriate, aggiornate e pertinenti in ogni fase del processo, dall’arresto al rilascio, sia in merito alle procedure e alle possibilità di rapporto fra loro che all’assistenza loro dedicata prima, durante e dopo il periodo di detenzione del congiunto.
Articolo 6
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile raccoglieranno sistematicamente informazioni circa il numero e l’età, ed eventuali altre informazioni, sui figli i cui genitori siano detenuti imputati, condannati o internati. Tali statistiche saranno rese accessibili e pubbliche.
Articolo 7
L’articolo, riferito alla Legge 62/11, specifica che pur affermando con forza la necessità di escludere per i bambini la permanenza sia negli Istituti penitenziari sia in quelli a custodia attenuata (Icam) e di prevedere per il genitore misure alternative alla detenzione, qualora in casi eccezionali non fosse possibile evitare la reclusione, i firmatari verificheranno che ai bambini sia consentita una crescita psicofisica adeguata alla loro età tale da non avere ripercussioni psicologiche successive.
Articolo 8
Con la firma del Protocollo si istituisce automaticamente un Tavolo permanente, composto da soggetti istituzionali e non, che verificherà e monitorerà periodicamente l’attuazione di questo documento e favorirà lo scambio delle buone pratiche, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed europeo.